giovedì 16 gennaio 2014

Statuto U.N.C. - R.S.I.

 
UNIONE NAZIONALE COMBATTENTI
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 
 
STATUTO
(con aggiunte e varianti approvate
 dal 5° Congresso Nazionale
 Roma - 21 Novembre 1982)
                                                                                                
PREMESSA
L’U.N.C.R.S.I. (UNIONE NAZIONALE COMBATTENTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA) unisce coloro che in ogni arma, corpo e specialità hanno fatto parte delle FF.AA. dello Stato storicamente denominato Repubblica Sociale Italiana.
 
L’U.N.C.R.S.I , operando nel rispetto delle vigenti norme costituzionali e legislative, ispira la sua costante azione – nel perseguimento della verità storica e della pacificazione fra gli italiani – al principio che la difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino.
 
A tal uopo si propone di raccogliere e conservare, al fine di costituire un museo storico delle FF. AA. Della Repubblica Sociale Italiana, da donare al popolo italiano, ogni documentazione realativa ai fatti bellici che comunque videro impegnati reparti delle predette FF.AA.
 
Capo I – ISCRITTI
Art. 1
 La Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana (U.N.C.R.S.I.) ha in Roma la sede centrale.
L’Unione è costituita dalle Sezioni Comunali e dalle Federazioni Provinciali e può costituire altre sedi locali presso collettività italiane all’ Estero. 
Art. 2  
La Unione Nazionale Combattenti della R.S.I. è apartitica.
Art. 3
Gli scopi dell’Unione sono:
a)      Documentare sul piano storico l’azione ed i principi della R.S.I. , nonché il valore ed il sacrificio dei suoi combattenti;
b)      Mantenere vivo ed imperituro il ricordo dei Caduti e promuovere la loro decorosa sepoltura;
c)      Assistere e tutelare sul piano morale, giuridico ed amministrativo tutti coloro che hanno militato nelle FF.AA. della R.S.I.;
d)      Ricordare alle nuove generazioni la verità storica sulla R.S.I.  e sulle sue FF.AA. anche ai fini della pacificazione tra gli italiani, nel superiore interesse della Patria. 
Art. 4
Sono soci di onore tutti i Caduti e i dispersi della R.S.I. 
Hanno il diritto di chiedere l’iscrizione all’ U.N.C.R.S.I. i militari delle FF.AA. della R.S.I.; i militari prigionieri di guerra << Non Cooperatori >> e tutti coloro che hanno aderito ad operato comunque e dovunque per l’affermazione e la difesa della R.S.I., purchè siano accettati dalle Commissioni di cui all’Art. 7 del presente Statuto. 
Ogni domanda d’iscrizione va sempre corredata da valida documentazione e presentata da due iscritti. 
Possono aderire all’Unione, senza elettorato attivo e passivo, coloro che pur non avendo i requisiti previsti dal 2° comma del presente articolo, si impegnano ad operare per la realizzazione degli scopi dell’Unione. 
Ogni domanda di adesione va corredata dalla presentazione di due iscritti ed è sottoposta allae Commissioni di cui all’Art. 7. 
Capo II – ORGANIZZAZIONE 
Art. 5  
L’Unione è organizzata territorialmente in Sezioni Comunali e Federazioni Provinciali. 
Sono organi organizzativi:
a)      Nelle Sezioni: l’Assemblea, la Direzione formata dal Segretario, da un Vice Segretario e da tre membri;
b)      Nelle Federazioni: il Congresso Provinciale, la Direzione formata dal Segretario, da un Vice Segretario e cinque membri. 
Art. 6 
Sono organi centrali dell’Unione:
-         il Congresso Nazionale
-         il Comitato Centrale
-         la Direzione Nazionale
-         il Presidente
Art. 7 
Sono organi disciplinari dell’ Unione:
a)      nelle Sezioni: la Commissione di accettazione (in sede istruttoria disciplinare);
b)      nelle Federazioni: la Commissione Nazionale di accettazione e disciplina. 
Art. 8 
Sono organi amministrativi dell’Unione: 
a)      nelle Sezioni: il Segretario Amministrativo, il Collegio del Revisori dei Conti;
b)      nelle Federazioni: il Segretario Amministrativo, il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
c)      nell’organizzazione centrale: il Segretario Amministrativo, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. 
I Segretari Amministrativi vengono nominati dalle Direzioni Sezionali, dalle Direzioni Provinciali e dalla Direzione Nazionale.
Art. 9 
La composizione e il funzionamento degli organi disciplinari e degli organi amministrativi sono stabiliti Da appositi regolamenti nei limiti fissati dallo Statuto. 
Capo III – SEZIONI COMUNALI 
Art. 10
 L’unità organica fondamentale dell’ Unione è la Sezione Comunale che riunisce tutti gli iscritti residenti nel comune.
 La Sezione Comunale può essere costituita da un minimo di venti iscritti. 
Più comuni possono riunirsi in Sezione per raggiungere il minimo previsto di iscritti. 
Nei Capoluoghi di Provincia il Segretario Provinciale è sempre Segretario della Sezione Comunale Del Capoluogo di Provincia. 
Art. 11 
Tutti gli iscritti della Sezione presenziano alle assemblee sezionali e partecipano alle deliberazioni. 
Art. 12 
L’assemblea sezionale si pronuncia: 
a)      sulle attività della Direzione Sezionale;
b)      elegge i Delegati al Congresso Provinciale in proporzione al numero di iscritti alla Sezione in ragione di 1 ogni 20 o frazione; il Segretario Sezionale; il Collegio dei Revisori dei Conti ( due membri). 
L’assemblea sezionale si riunisce almeno una volta l’anno e,in via straordinaria, su convocazione della Direzione Sezionale e su richiesta di due terzi degli iscritti. 
Art. 13 
La Direzione Sezionale (composta da un Segretario e da un Vice Segretario e da 3 membri, nominati dal Segretario) coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni, promuove e coordina le attività della Sezione e funge da Commissario di accettazione. 
Art. 14 
In caso di dimissioni o di impedimento del Segretario sezionale il Vice Segretario assume la temporanea reggenza con l’obbligo di convocare, entro due mesi l’assemblea sezionale per l’elezione del nuovo Segretario di Sezione. 
Capo IV – FEDERAZIONI PROVINCIALI
 Art. 15 
La Federazione Provinciale comprende le Sezioni Comunali della Provincia. 
La Direzione Nazionale può autorizzare la costituzione di più Federazioni all’interno di una stessa provincia, applicando ad esse le norme previste per le Federazioni Provinciali. 
Art. 16 
Il Congresso Provinciale è composto: 
dai Segretari Sezionali, dai Delegati delle Sezioni stesse, dal Segretario Provinciale uscente, dai componenti della Direzione Provinciale, dai membri della Commissione di accetazione e disciplina e dal Collegio dei Revisori dei Conti uscenti. 
Il Congresso Provinciale si pronuncia:
a)      sulle attività della Direzione Provinciale;
b)      elegge: i Delegati al Congresso Nazionale in ragione di 1uno ogni cinquanta iscritti nella provincia, il Segretario Provinciale , il Collegio dei Revisori dei Conti ( 2 membri effettivi e 1 supplente) . 
Il Congresso Provinciale si riunisce almeno una volta ogni due anni e, in via straordinaria, su convocazione della Direzione Provinciale o su richiesta si due terzi dei Segretari di Sezione. 
La Direzione Nazionale può autorizzare, in sostituzione del Congresso Provinciale, la convocazione, in Assemblea Provinciale, di tutti gli iscritti alla Federazione. 
Art. 17 
La Direzione Provinciale, composta da 1 Vice Segretario e da 5 membri, coadiuva il Segretario Provinciale nell’esercizio delle sue funzioni, promuove e coordina le attività della Federazione in conformità delle direttive della Direzione Nazionale, compila il bilancio consuntivo della gestione amministrativa e lo sottopone alla approvazione del Congresso Provinciale, nomina la Commissione Provinciale di accettazione e disciplina composta da 3 a 5 membri.
Art. 18 
Il Segretario Provinciale rappresenta la Federazione e ne indirizza le attività in conformità delle delibere della Direzione Provinciale. 
Il Vice Segretario Provinciale sostituisce il Segretario Provinciale nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, mentre nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Segretario Provinciale, il Vice Segretario Provinciale ne assume la temporanea reggenza con l’obbligo di convocare, entro due mesi, il Congresso Provinciale per l’elezione del nuovo Segretario Provinciale. 
Art. 19 
La Direzione Provinciale, quando ricorrano fondati e gravi motivi, ha facoltà di sciogliere le Direzione Sezionali e nominare un Commissario Straordinario per la temporanea reggenza delle Sezioni con l’obbligo, entro due mesi dalla nomina, di convocare le assemblee sezionali per l’elezione delle nuove Direzioni Sezionali. 
Art. 20 
Per il coordinamento dell’attività delle Sezioni dipendenti, la Direzione Provinciale si può valere di Ispettori di Zona da essa delegati. 
Capo V – IL COGRESSO NAZIONALE 
Art. 21 
Il Congresso Nazionale deve essere convocato almeno ogni tre anni ed è composto con diritto di voto e di parola. 
-         dalle Delegazioni Provinciali in ragione di un elemento per ogni 50 iscritti nella federazione;
-         dai membri della Direzione Nazionale uscente;
-         dai Segretari Provinciali;
-         dai membri del Comitato Centrale uscente;
-         dai membri della Commissione di accettazione e disciplina e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscenti. 
Il Congresso Nazionale adepie ai seguenti compiti:
a)      fissa gli orientamenti generali dell’Unione;
b)      delibera le modifiche allo Statuto;
c)      elegge:
-         il Comitato Centrale
-         il Presidente e un Vice Presidente;
-         cinque membri della Direzione Nazionale;
-         il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti ( tre membri effettivi e due supplenti). 
 
Capo VI – IL COMITATO CENTRALE
Art. 22
 
Il comitato Centrale è composto da quaranta membri di cui trenta eletti dal Congresso e dieci designati dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente. 
Ove fosse necessario ricostituire il << plenum >>  provvederà per cooptazione il Comitato Centrale. 
I Membri della Direzione Nazionale fanno parte di diritto del Comitato Centrale. 
Esso viene convocato dal  Presidente o da almeno un terzo della Direzione Nazionale, in casi eccezionali, quando risulti l’impossibilità di convocare tempestivamente il Congresso Nazionale per decidere in luogo di questo. 
Capo VII – LA DIREZIONE NAZIONALE
 Art. 23
 
La Direzione Nazionale è composta da:
-         Il Presidente;
-         Un Vice Presidente eletto dal Congresso;
-         Dieci membri, di cui cinque eletti dal Congresso e cinque designati dal Presidente. 
Tra detti dieci membri vi deve essere almeno una Ausiliaria.
 Tra essi la Direzione Nazionale elegge, su proposta del Presidente, altri due Vice Presidenti e, ove lo ritenga opportuno, anche un terzo. 
Per ogni votazione , a parità di voto prevale quello del Presidente.
 Art. 24 
La Direzione Nazionale ha i seguenti Compiti:
a)      Cura le direttive e le norme per il funzionamento degli organi centrali e periferici nei limiti delle decisioni del Congresso;
b)      Nomina la Commissione Centrale  di accettazione e disciplina (tre membri effettivi e due supplenti);
c)      Elegge nel proprio seno i Vice Presidenti di cui all’art. 23;
d)      Ha inoltre la facoltà di costituire una Consulta di Onore scegliendone i componenti tra i Comandanti delle Grandi Unità della R.S.I. e Combattenti repubblicani di alto merito o di alte qualità espresse in incarichi speciali nella R.S.I.
Art. 25
 Il Presidente Nazionale rappresenta l’unità  e la continuità dell’Unione, ha la rappresentanza legale dell’Unione e mantiene i contatti con le Autorità Nazionali, dà incarichi ispettivi per il migliore andamento organizzativo, ratifica le nomine delle cariche Provinciali.
Quando ricorrano fondati e gravi motivi il Presidente Nazionale ha la facoltà di sciogliere le Direzioni Provinciali  e nominare un Commissario Straordinario per la temporanea reggenza della  Federazione, con l’obbligo, entro tre mesi dalla nomina, di convocare il Congresso Provinciale, per la elezione della nuova Direzione Provinciale.
Il Presidente Nazionale organizza e dirige il centro studi storici della R.S.I. 
Art. 26 
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente, e questi può delegare compiti particolari.
Il Vice Presidente eletto dal Congresso sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento temporaneo di questi; nel caso di dimissioni del Presidente o cessazione, egli assume la temporanea reggenza, con l’obbligo di convocare, entro due mesi, il Congresso Nazionale; e ove ciò non sia possibile, il Comitato Centrale per la elezione del nuovo Presidente. 
Art. 27
 Il Presidente può decidere di assumere, con la ratifica del Comitato Centrale, la carica e le funzioni di Presidente Onorario. 
In tal caso il Vice Presidente eletto dal Congresso assume la carica e le funzioni di presidente. 
 
L’atto costitutivo dell’UNIONE COMBATTENTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA è stato rogito dal dott. Beniamino Papa, Notaio in Roma, il giorno 19 Maggio 1962 – rep. N 18479 progress. N. 7888 – Registrato a Roma il 25 – 5 – 1962 – Mod. 71/M – N. 13775 serie F. Mod. 1 Vol. 136.

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